mercoledì 11 settembre 2013

L'Attestato di Prestazione Energetica (APE),

L'attestato di prestazione energetica (APE), introdotto con il Decreto 63/2013 convertito in legge dalla L. 90/2013, sostituisce l'attestato di certificazione energetica (ACE) quale documento comprovante la prestazione energetica di un edificio e che fornisce raccomandazioni per migliorarne l'efficienza. Quali sono le differenze sostanziali tra i due attestati?  Il nuovo attestato non cambia la sua funzione di strumento di valutazione e raffronto delle performance energetiche di edifici diversi, mantenendo inalterata la visualizzazione della classe energetica e l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio.
Per la redazione dell’attestato si dovranno applicare metodi e criteri di calcolo riguardanti le caratteristiche termiche dell’edificio, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda, in prospettiva “Edifici a Energia Quasi Zero (EEQZ)”.

EEQZ dovranno essere tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione a partire dal 31 dicembre 2018; tale disposizione sarà estesa a tutte le nuove costruzioni dal 1° gennaio 2021.

Il DL 63/2013 annuncia la ri-edizione delle linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, introdotte con il DM 26 giugno 2009 quale strumento attuativo per i tecnici certificatori.

L’adeguamento del DM 26 giugno 2009 dovrà definire le caratteristiche dell’APE e contenere, inoltre, metodologie di calcolo semplificate finalizzate a ridurre i costi dell'APE a carico dei cittadini nel caso di piccoli edifici, con caratteristiche prestazionali energetiche di modesta qualità.

L’APE dovrà comprendere i dati di efficienza energetica in modo da consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi; in particolare:
- la prestazione energetica globale dell’edificio;
- la classe energetica;
- i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- le raccomandazioni per il miglioramenti energetici dell’edificio, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
- le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario.

È prevista anche la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.
 
Fino all’emanazione della nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli attestati di prestazione energetica (APE) continueranno ad essere redatti, come gli attestati di certificazione energetica (ACE), secondo le modalità di calcolo di cui al DPR 59/2009. A chiarirlo ancora una volta è il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare 7 agosto 2013. 
Chi è già in possesso di un ACE valido - e non ha effettuato alcun intervento successivo alla redazione - non ha bisogno di alcun aggiornamento.
 
L' attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio nel caso di lavori di nuova costruzione e interventi sull'esistente. Ad es. per  lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento conservativo che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio. Fra gli interventi rientrano ad esempio: il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, di tetti o l'impermeabilizzazione delle coperture.
In caso di vendita o di affitto, il proprietario di un edificio o di un'unità immobiliare deve mettere a disposizione dell'acquirente o del locatario l'Ape già in sede di trattativa e poi consegnarlo al termine della stessa. Inoltre nei contratti di vendita o di nuova locazione sarà obbligatorio inserire una clausola in cui l'acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica, compreso l'Ape. Tutti gli annunci di vendita e di locazione devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare.
Gli annunci pubblicitari su  rivista o sul web o gli avvisi delle agenzie immobiliari devono  indicare la classe energetica corrispondente e l'indice di prestazione associato. Infine anche il rinnovamento o la stipula di nuovi contratti per la gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici (o nel caso in cui il committente sia un soggetto pubblico), dovrà prevedere la predisposizione di un Ape.
L'Ape ha una durata massima di 10 anni e insiste l'obbligo di aggiornarlo in caso di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione che modifichino la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Occorre, tuttavia, rispettare gli obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, comprese le necessità di adeguamento previste dal decreto 16 aprile 2013, pena la decadenza dell'attestato al 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla data della scadenza non rispettata.

Sono state introdotte anche delle sanzioni.  I proprietari degli immobili, che  non rispettano l'obbligo di redazione dell'Ape in caso di vendita o di ristrutturazioni importanti, rischiano un'ammenda da 3mila a 18mila euro. Se un edificio oggetto di un nuovo contratto di locazione non è provvisto di APE, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 300 a 1800 euro. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 e sino a 3000 euro.
Previste sanzioni anche per il professionista nel caso in cui redigga l'attestato di prestazione energetica non rispettando i citeri di legge: ammenda da 700 sino a 4200 euro.

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